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L'esame di stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore costituisce un passaggio importante nella vita dello studente, poichè segna, per alcuni, l'addio ai banchi di scuola e l'ingresso nel mondo del lavoro e, per altri, l'inizio di nuovi percorsi, post-secondari o universitari.
Ammissione
Sono ammessi a sostenere l'Esame di Stato: - gli studenti dell'ultimo anno che nello scrutinio finale abbiano riportato una "valutazione complessivamente sufficiente nel complesso delle discipline". (art. 5 comma 3 punto b) del Regolamento sulla valutazione degli apprendimenti P.A.T.)
"Valutazione complessivamente sufficiente nel complesso delle discipline" - come chiarito dal servizio ispettivo - è da intendersi che oltre agli alunni che presentano almeno la media del "6", vengono ammessi a sostenere l'Esame di Stato anche gli alunni che pur avendo una media inferiore al "6" sono ritenuti dal Consiglio di Classe in grado di affrontare l'Esame stesso (è in tal caso necessaria la motivazione da parte del Consiglio di Classe). Agli alunnni ammessi a sostenere l'Esame di Stato con "valutazione complessivamente sufficiente" (media inferiore a 6) viene attribuito il punteggio minimo stabilito dalla normativa statale vigente per i casi in cui la media dei voti sia pari a "6" (Art. 7 comme 2 del Regolamento sulla valutazione degli apprendimenti P.A.T.) Nel caso invece in cui il candidato presenti delle insufficienze ma una media superiore a "6", verrà attribuito il punteggio inferiore della banda di oscillazione in cui si colloca la media dei voti. - Per quanto riguarda gli alunni frequentanti istituzioni scolastiche della Provincia di Trento non si richiede per l'ammissione che siano state superate le carenze formative riportate nel corso del triennio.
- I candidati esterni che abbiano regolarmente presentato domanda.
- Gli studenti che, oltre ad aver riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, hanno seguito un corso regolare di studi di istruzione secondaria superiore, riportando una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti ed abbiano regolarmente presentato domanda.
- I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione Europea, che abbiano frequentato con esito positivo in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero classi di istruzione secondaria superiore, che si presentino in qualità di candidati esterni, previo superamento dell'esame preliminare qualora non abbiano conseguito la promozione o l'idoneità all\'ultima classe.
- i candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe e che debbono superare un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe.
Attribuzione del punteggio Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame rimane di 60/100.
Credito scolastico: il D.M. 42/2007 ha modificato il punteggio, portandone il massimo da 20 a 25 punti, per valorizzare la carriera scolastica dello studente. Il Consiglio di Classe attribuisce agli alunni frequentanti il triennio terminale del corso di studi, tenendo conto della media dei voti riportati nello scrutinio finale, dell'assiduità della frequenza scolastica, dell'interesse e dell'impegno nella partecipazione al dialogo educativo ed alle attività complementari ed integrative nonchè del "credito formativo". I criteri per il riconoscimento dei crediti formativi e per l'attribuzione del credito scolastico sono stati deliberati dal Collegio Docenti ed approvati dal Consiglio dell'Istituzione (vedi)
Prove scritte: sarà sempre 45 il totale massimo dei punti che possono essere riportati nelle tre prove scritte, ripartiti in ugual misura tra le tre prove (da 0 a 15 punti ciascuna). A ciascuna delle prove scritte giudicata sufficiente non potrà essere attribuito un punteggio inferiore a 10.
Colloquio: il punteggio del colloquio passerà da 35 a 30 e i 5 punti tolti al colloquio saranno aggiunti, distribuiti negli ultimi tre anni del percorso scolastico, al punteggio di credito scolastico, rispettando le fasce corrispondenti alla media dei voti riportati dallo studente nello scrutinio finale. Un maggiore aumento di punti è stato attribuito alla fascia corrispondente alla media dei voti da 8 a 10, con l'intento di premiare il merito e in particolare l'eccellenza dello studente nel percorso scolastico. Per conseguire la sufficienza al colloquio si deve conseguire la valutazione di 10 punti. Punteggio finale: è dato dalla somma di credito scolastico e punteggi conseguiti nelle tre prove scritte e nel colloquio. La commissione può integrare tale punteggio con un "bonus" di 5 punti, a condizione che il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti ed un risultato complessivo della prova d'esame di almeno 70 punti. La commissione può attribuire la lode ai candidati che abbiano raggiunto il punteggio di cento senza fruire dell'integrazione del "bonus". Attribuzione della lode (a.s. 2009/2010) a condizione che: l'alunno abbia conseguito un creddito scolastico pari a 25 punti; nello scrutinio finale della classe quinta l'alunno non abbia riportato votazioni inferiori ad otto decimi; tutte le delibere dei Consigli di Classe relative alla valutazione dell'alunno siano state prese all'unanimità; l'alunno abbia riportato la valutazione massima in tutte le quattro prove d'esame (15+15+15+30); tutte le delibere inerenti le valutazioni di cui al punto 4) devono essere state prese all'unanimità da parte della Commissione d'Esame.
Commissioni Ritornano le commissioni miste costituite per metà da commissari esterni e per metà da membri interni della classe e presiedute da un presidente anch'esso esterno. Il numero massimo dei commissari è di 6, tranne che per alcuni indirizzi di studio nei quali ne vengono assegnati 4. Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle classi stesse. Le materie affidate ai membri esterni, come anche la materia oggetto della seconda prova scritta, sono scelte dal Ministro della Pubblica istruzione.
La nomina del presidente e dei commissari esterni è di competenza dell'Amministrazione, su lla base delle domande avanzate dagli interessati, mentre la designazione dei commissari interni è effettuata dal Consiglio di classe, tra i docenti titolari dell'insegnamento delle materie non affidate ai commissari esterni.
In sede di designazione, i Consigli di classe, devono tener conto dell'esigenza di assicurare un'equa e ponderata ripartizione delle materie oggetto di studio dell'ultimo anno, cercando di favorire, per quanto possibile, l'accertamento della conoscenza della lingua straniera studiata durante l'anno. Ad ogni Commissione sono assegnati non più di trentacinque candidati.
Ciascuna Commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata ad una commissione di istituto statale o paritario.
La presenza nella Commissione di sei componenti, tra i quali alcuni titolari di insegnamenti di più discipline, e quella del Presidente, munito anch'egli di competenze disciplinari specifiche, assicurano allo svolgimento dell'esame, in particolare alla conduzione del colloquio, quel carattere di multidisciplinarità previsto dalla legge.
Materiali Criteri deliberati dal Collegio Docenti per l'attribuzione del credito scolastico
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