Numero massimo di assenze e pratica sportiva agonistica
Home › Istituto Superiore › Valutazione ed attività di recupero e sostegno › Numero massimo di assenze e pratica sportiva agonisticaIl Ministero dell'Istruzione ha emanato circolare n 20 del marzo 2011 che reca disposizioni in merito al numero di assenze massimo per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di 1 e di 2 grado.
Sempre in tema di numero massimo di assenze per la validità dell'anno scolastico, il Ministero ha anche emanato la
nota prot. 2065 del 2 marzo 2011
che interviene con riferimento alle assenze degli alunni per lo svolgimento
della pratica sportiva agonistica.
E' comunque previsto un regime derogatorio al limite minimo di frequenza alle
lezioni, limitato però a quei casi in cui le assenze siano adeguatamente
motivate e non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la
possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
Le casistiche possibili, a titolo puramente indicativo, sono le assenze
dovute a:
gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da
federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese
che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che
recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno;
Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione
delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27
febbraio 1987).
Con riferimento, in particolare, allo svolgimento delle attività sportive a
livello agonistico, la nota in commento ricorda che questo principio
derogatorio è stato anche ribadito in sede di risposta fornita
all'interrogazione parlamentare n. 5-03509 dell'On.le Di Centa nella seduta
della Commissione cultura del 9 novembre 2010. Nella risposta si fa
riferimento agli "studenti che svolgono sport invernali a livello
agonistico", ma è evidente che possa essere estesa a tutte le discipline
sportive. La deroga, nel sopra evidenziato limite normativo della sussistenza
di elementi valutativi congrui, si basa infatti sulla generale valenza
educativa della pratica sportiva che concorre alla crescita della personalità
complessiva degli studenti e non consente di discriminare fra discipline
sportive diverse.
E di questo fattore debbono quindi tener conto i consigli di classe nella
valutazione degli alunni interessati, non limitandosi ad applicare
rigidamente il limite del monte ore annuale stabilito dal D.P.R. 122/2009.